Come previsto dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 124, com. 7 e della Legge regionale 06/08/1999, n. 14, art. 106, com. 1/a compete alla provincia il rilascio delle autorizzazioni allo scarico:
- di acque reflue urbane
- di acque reflue in corpo idrico superficiale
- sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, di acque reflue diverse dalle domestiche e di acque reflue domestiche provenienti da agglomerati con numero di abitanti equivalenti pari o superiore a 50.
L'autorizzazione allo scarico si riferisce alla possibilità di effettuare scarichi di acque reflue in corpi idrici ricettori, in conformità alle prescrizioni ed ai limiti di legge. L'autorizzazione viene rilasciata ad opera già realizzata, prima che venga dato inizio allo scarico dei reflui depurati. La realizzazione delle opere, quando interessi alvei di proprietà demaniale, è soggetta ai sensi del Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, a preventiva autorizzazione ai fini idraulici. Tale autorizzazione è necessaria anche quando l'area demaniale viene interessata solamente dai lavori di realizzazione della condotta di scarico.